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Titolari del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento


Con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 28/09/2018, é stato deciso di articolare l’attuazione del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell’Ente nel modo seguente:
- nel caso il procedimento debba essere concluso da un titolare di Posizione organizzativa dei settori amministrativi, del Settore Vigilanza e del Servizio Associato Paesaggio o da un responsabile del procedimento di un servizio senza posizione organizzativa, sarà il Segretario a procedere in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso da un titolare di Posizione organizzativa dei settori tecnici, sarà il dirigente tecnico a procedere in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal titolare di Posizione organizzativa sarà quest’ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del titolare di Posizione organizzativa, il Segretario procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal dirigente tecnico sarà il segretario a procedere in sostituzione.
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Segretario nella sua funzione di Dirigente o di responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) sarà il dirigente tecnico a procedere in sostituzione.
Elenco tipologie procedimento con i riferimenti dei responsabili