Svincolo destinazione alberhiera – Procedimento disciplinato dalla legge regionale 1/2008 art. 2 commi 2, 2bis, 3.
I proprietari degli immobili soggetti al vincolo di cui al comma 1 possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma individuale e/o aggregata, al Comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo con riferimento alla sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, basata su almeno una delle seguenti cause ed accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare:
a) oggettiva impossibilità a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell’immobile, a causa dell’esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualità degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di abbattimento delle barriere architettoniche;
b) collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell’attività alberghiera, con esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa.
Informazioni
Riferimenti normativi
Oneri, diritti, pagamenti
Diritti di istruttoria € 500,00
Modalità di pagamento: bonifico bancario o versamento su conto corrente postale
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Allo sportello, telefonicamente, via email
Responsabile del procedimento
L'ufficio responsabile del procedimento è: Servizio Pianificazione territoriale e progettazione
Termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento e la pronuncia del Comune
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell’interessato: no
90 giorni