Descrizione
A seguito di segnalazioni pervenute agli uffici comunali anche dalle autorità competenti in materia di controllo, in merito alla realizzazione di cosiddetti “effetti illuminanti” in occasione di eventi o manifestazioni, si ricorda che l’impiego di tali articoli è disciplinato dall’art. 98 c. 2 del R.D. 635/1940 (Regolamento del TULPS) come modificato dall’art. 15 del D.M. 272/2002 e gli artifici pirotecnici devono essere appartenenti alla cat. V, gruppo D secondo la classificazione di cui all’art. 3 D.M. 09/08/2011.
In tale situazione non è previsto il rilascio di licenza di cui all’art. 57 TULPS ma ricorre tuttavia l’opportunità di darne tempestiva comunicazione al servizio Commercio dello scrivente Ente indicandone dettagliatamente luogo, data, orario e soggetto preposto alla realizzazione di tali effetti anche mediante dichiarazione da parte del professionista o della ditta incaricata per lo svolgimento di tali iniziative, nonché di prestare la massima attenzione alle operazioni di bonifica al termine dell’evento.
Tali accortezze vanno osservate anche dai singoli cittadini in abitazioni private considerando l'ordinanza della Regione Liguria circa lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi (https://www.regione.liguria.it/homepage-protezione-civile/cosa-cerchi/antincendio-boschivo-aib/dichiarazioni-pericolosita-incendi-boschivi.html).
Il Sindaco
Maurizio Garbarini