La comunicazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall’art.12 del D.L. n. 59/78 , come convertito dalla Legge 191/78. La finalità di tale adempimento è di consentire alla Autorità di Pubblica Sicurezza (nei comuni non capoluogo di provincia è il Sindaco) di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato e a quale titolo possono averlo in uso.
Tale disposizione ha subito recentemente delle modifiche da due diverse disposizioni normative:
- dal D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che all’art.3 ha introdotto la c.d. “cedolare secca sugli affitti” e ha previsto che la registrazione del contratto di locazione assorba, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza della cessione del fabbricato o parte di esso. L’obbligo invece permane nei casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuato nell’esecuzione dell’attività di impresa o di arti o professioni (art.3, comma 6, D.Lgs. n. 23/11).
- dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito in Legge 106/2011) “prime disposizioni urgenti per l’economia” che all’ art. 5 comma 4 ha previsto un analogo assorbimento dell’ obbligo previsto dall’ art. 12 del D.L. 59/78, anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.
Si evince dunque che non è più previsto l’obbligo di comunicazione a carico del soggetto che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita dell’immobile, con l’unica eccezione prevista dal summenzionato comma 6 art. 3 D.Lgs. n.23/11.