Sezioni
Ă possibile scaricare:
- la "bozza convenzione tipo" modificabile in relazione alla tipologia del progetto
- la "bozza di atto di sottomissione" da presentare unitamente alla bozza di convenzione
Contributo straordinario cui allâart.16, comma 4, lett. d-ter d.p.r. 380/2001 e del comma 6 bis dellâart. 38 della l.r. 16/2008 â Linee di indirizzo operative per il calcolo (approvato con Deliberazione n. 42/2015)
LINEE DI INDIRIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ART. 38 COMMA 6 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 16/2008 E SS.MM.II.. STABILITO NELLA MISURA DEL 50 PER CENTO DEL MAGGIOR VALORE DELLE AREE O IMMOBILI OGGETTO DI VARIANTI URBANISTICHE
Lâart. 38, comma 6 bis della Legge Regionale 16/2008 recita che:
In attuazione dellâarticolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa della revisione della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio lâapprovazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dellâarticolo 14 del citato d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e dellâarticolo 36 della presente legge, è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di costruzione, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe.
Lâimporto relativo al maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del permesso di costruire o di efficacia della DIA.
Tale somma è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per lâacquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilitĂ ed edilizia residenziale pubblica.
La normativa richiede di determinare il maggior valore delle aree o degli immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe, quindi la metodologia di stima deve tener conto del valore dellâarea e dei fabbricati prima della variante e del valore di mercato dopo la variante e di tutte le spese relative necessarie per la trasformazione dellâimmobile
Il valore che si vuole ottenere è quindi quello di trasformazione di un bene, ovviamente suscettibile di cambiamento, dato dalla differenza tra il previsto valore di mercato del bene trasformato ed il costo della trasformazione stessa.
Il valore di trasformazione è un criterio di stima, che valuta un bene suscettibile di trasformazione, e si fonda su alcuni requisiti, che sono:
â˘Â lâimmobile oggetto di stima può essere trasformato e/o variato nella destinazione dâuso;
â˘Â la trasformazione è reputata piĂš proficua rispetto alle condizioni di fatto al momento della stima, una volta soddisfatti i vincoli di natura fisica, tecnologica, legale, istituzionale e finanziaria;
â˘Â la trasformazione comporta un costo non nullo relativo al processo di trasformazione.
Nellâipotesi che lâimmobile oggetto di stima non possa essere ulteriormente trasformato (o trasferito nella destinazione), il valore di trasformazione diventa il prezzo di mercato, in quanto non intervenendo un processo di trasformazione, non vi è da computare alcun costo relativo.
Il sistema assunto può essere sintetizzato nella seguente formula:
MV = VMpV â (VMaV + CC + SG)
dove:
â MV = Maggior Valore;
â VMpV = Valore di Mercato post variante;
â VMaV = Valore di Mercato ante variante;
â CC = Costo di Costruzione;
â SG = Spese Globali
Vengono di seguito meglio chiarite le singole voci della formula sopra citata:
VMpV -Valore di mercato post variante
Il valore di mercato dopo la variante viene assunto come stima sintetica, basata sulla comparazione che consiste nella determinazione del valore di un immobile sulla base dei prezzi riscontrabili in transazioni di beni aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima zona, ovvero in zone limitrofe, venduti in condizioni ordinarie di mercato. Il criterio si basa sul seguente assunto: un acquirente razionale non è disposto a pagare un prezzo superiore al costo di acquisto di proprietà similari che abbiano lo stesso grado di utilità .
I dati delle transazioni immobiliari vengono desunti dai valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari dellâOsservatorio del mercato immobiliare dellâAgenzia delle entrate che sono riferiti allâordinarietĂ degli immobili ed, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea.
In caso di destinazione non monitorate dallâO.M.I. il valore di mercato corrente rilevato sarĂ rilevato dal Settore comunale competente a seguito di indagine presso le agenzie immobiliari del loco e di stima sintetica.
VMaV â Valore dellâimmobile ante variante
Il valore dellâimmobile antecedente alla variante dovrĂ essere desunto tramite un atto notarile eventualmente attualizzato fornito dal soggetto attuatore.
CC â Costo di costruzione
Lâimporto di questa voce si ottiene sommando le spese che un imprenditore ordinario (spese esplicite ed implicite) dovrebbe sostenere per compiere lâoperazione sul bene oggetto di stima.
Ai fini pratici si ritiene utile adottare un sistema di calcolo del costo di costruzione che partendo dalla Superficie Agibile (che è il parametro di riferimento urbanistico-edilizio dettato dalla L.R. 16/2008) possa determinare in modo analitico un ipotesi di calcolo tramite il volume lordo.
La trasformazione il parametro urbanistico di riferimento in Volumetria Lorda utilizzando il parametro di conversione di cui allâart. 67 bis della L.R. 16/2008 (H= 3,5 m).
Mentre per la volumetrie dei parcheggi, vista lâaltezza minore di tali volume si ritiene di adottare come parametro unâaltezza di riferimento pari a ml. 2,70.
Vol. Lordo residenziale = S.A. x 3,50 m.l.
Vol. Lordo parcheggi = S.A. x 2,70 m.l.
Per la determinazione del costo di costruzione, al fine di uniformare e semplificare la stima, si ritiene di adottare il parametro del costo di costruzione medio per lâedilizia residenziale indicato nel Prezzario delle Opere Edili di Savona vigente allâatto di presentazione dellâistanza da parte del Soggetto attuatore.
Tale parametro può essere incrementato nella misura del 10% per eventuali maggiori spese per le fondazioni e per tener conto degli eventuali aumenti di prezzi nel corso della realizzazione dellâopera della variazione ISTAT dei prezzi nellâanno di riferimento per un tempo medio di tre anni.
SG â spese globali
Per spese globali si intendono:
â˘Â il contributo di costruzione da pagare, al netto degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria portati a scomputo;
â˘Â lâimporto netto IVA delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria portate a scomputo;
â˘Â lâeventuale monetizzazione di aree per standard;
â˘Â lâimporto netto IVA delle ulteriori opere di urbanizzazione richieste dal Comune;
â˘Â le spese tecniche necessarie per la progettazione, direzione lavori, ecc, le eventuali consulenze specialistiche geologiche o di altro genere, stabilite nella percentuale massima dellâotto per cento del Costo di Costruzione;
â˘Â le spese tecniche necessarie per la progettazione, direzione lavori, ecc, le eventuali consulenze specialistiche geologiche o di altro genere, stabilite nella percentuale del dieci per cento dellâimporto delle opere di urbanizzazione a scomputo sommato allâimporto delle ulteriori opere di urbanizzazione richieste dal Comune;
Iter procedurale
Allâatto della presentazione dellâistanza il Soggetto attuatore dovrĂ dichiarare lâaccettazione delle le presenti modalitĂ di calcolo del Contributo straordinario cui allâart.16, comma 4, lett. d-ter d.p.r. 380/2001 e del comma 6 bis dellâart. 38 della L.R. 16/2008.
Successivamente alla definizione delle opere di urbanizzazione, e delle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione richieste dal Comune, il Soggetto attuatore dovrĂ presentare una perizia asseverata attestante la valutazione di stima e dellâimporto straordinario, come stabiliti nelle presenti linee di indirizzo, redatta da un tecnico abilitato che ne confermi la certezza dei contenuti âsotto la propria personale responsabilitĂ â e che ne attesti, con unâulteriore dichiarazione apposta nella perizia stessa, la veridicitĂ al fine della responsabilitĂ penale per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.
Gli importi del contributo straordinario contenuti in tale perizia, una volta verificate dallâUfficio competente, saranno trasferite nella bozza di atto convenzionale che sarĂ sottoposto per lâapprovazione allâorgano comunale competente.
Sul BURL n. 23 del 31.12.2015 è stata pubblicata la legge di stabilitĂ della Regione Liguria per lâanno finanziario 2016, in particolare con lâ articolo 21  si sono apportate le modifiche ed integrazioni dellâ art 26 bis della legge regionale 38/2007 sullâOrganizzazione dellâintervento regionale nel settore abitativo. Qui di seguito uno stralcio dellâ articolo suddetto (in allegato il formato pdf della legge di stabilitĂ )
4.1.62 â L.R. 29 dicembre 2015, n. 27.
LEGGE DI STABILITĂ DELLA REGIONE LIGURIA PER LâANNO FINANZIARIO 2016
(Bollettino Ufficiale n. 23, del 31/12/2015 )
Art. 21.
(Sostituzione dellâarticolo 26 bis della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dellâintervento regionale nel settore abitativo))
1. Lâarticolo 26 bis della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
âArticolo 26 bis
(Istituzione del Fondo regionale per le politiche abitative (FoRPA))
1. Eâ istituito il Fondo regionale per le politiche abitative (FoRPA), alimentato attraverso i contributi di cui al comma 2, da risorse del bilancio regionale, da contributi statali e dellâUnione europea, qualora previsti, finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno abitativo di ERS ed in particolare di ERP, nonchĂŠ alla riqualificazione e rigenerazione urbana.
2. Gli interventi urbanistici ed edilizi comportanti insediamento di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire alla manutenzione ed alla realizzazione di alloggi di ERP,
mediante il pagamento del contributo aggiuntivo rispetto a quello di costruzione nella misura del 50 per cento della quota opere di urbanizzazione e aree del contributo di costruzione dovuta in base alla vigente Tabella comunale di cui alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi alla superficie di riferimento oggetto dellâintervento urbanistico ed edilizio.
3. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 2 è versato in unica soluzione al momento della richiesta del rilascio del certificato di agibilitĂ ovvero di deposito della dichiarazione di cui allâarticolo 37, comma 8 bis, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti modalitĂ :
a) al Comune se nel proprio territorio sono presenti alloggi di ERP e il Comune è dotato della variante allo strumento urbanistico generale, prevista dallâarticolo 26;
b) alla Regione negli altri casi.
4. Le somme incamerate dal Comune e dalla Regione sono vincolate allâesclusivo utilizzo per interventi di manutenzione di alloggi di ERP e per la costruzione di nuovi alloggi ERP, nonchĂŠ ad alimentare il Fondo di cui al comma 1.
5. Sono esclusi dallâobbligo di corrispondere il contributo di cui al comma 2:
a) gli interventi sugli edifici esistenti giĂ a destinazione dâuso residenziale sino alla ristrutturazione edilizia compresa;
b) gli interventi di nuova costruzione anche per sostituzione edilizia aventi ad oggetto unitĂ a destinazione dâuso residenziale la cui superficie agibile non sia superiore a 500 metri quadrati o a 1.750 metri cubi di volume urbanistico;
c) gli interventi di nuova costruzione aventi ad oggetto unitĂ a destinazione dâuso in proprietĂ a prezzi convenzionati con vincolo quindicennale ad uso prima casa e divieto di alienazione di pari durata;
d) i programmi per lâedilizia residenziale sociale e gli interventi volti a incrementare lâofferta abitativa di cui allâarticolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivitĂ , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) gli interventi urbanistico edilizi che abbiano ad oggetto il recupero e la nuova costruzione anche per sostituzione edilizia di edifici e complessi di edifici da destinare ad uso residenziale oggetto di operazioni di valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico o di societĂ pubbliche.
6. Per gli interventi di sostituzione edilizia e nuova costruzione aventi ad oggetto la realizzazione di unitĂ immobiliari a destinazione dâuso residenziale, allâottenimento della certificazione energetica almeno per la classe A, il contributo di cui al comma 2 è ridotto del 25 per cento ed è versato con le modalitĂ di cui al comma 3.
7. I comuni sono obbligatoriamente tenuti a registrare quanto relativo agli interventi soggetti ai contributi di cui al presente articolo su apposita modulistica di monitoraggio che la Regione rende disponibile sul proprio sito web e che sono destinati ad alimentare lâOsservatorio del Sistema Abitativo.â.
Ă depositata presso la Segreteria Comunale la Deliberazione del C.C. n. 32 del 27.07.2020 âModifica allâallegato A della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07.03.2016â con la quale sono state approvate le modifiche al testo delle âDeterminazioni in merito allâapplicazione della L.R. 3.11.2009 n° 49, come modificata dalla L.R. 22.12.2015 n° 22 (Piano Casa)â.
La presente disciplina sostituisce quella stabilita con la precedente deliberazione C.C. 7 del 07.03.2016 a far data dalla pubblicazione della deliberazione di Consiglio comunale avvenuta in data 05.08.2020 è scaricabile a fondo pagina nonchĂŠ allâArchivio Delibere
Albisola Superiore lĂŹ, 03.09.2020
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGETTAZIONE
Arch. Massimo Agamennone
Ă possibile scaricare:
- la âbozza convenzione tipoâ modificabile in relazione alla tipologia del progetto
- la âbozza di atto di sottomissioneâ da presentare unitamente alla bozza di convenzione