Città di Albisola Superiore

Richiesta del PERMESSO di COSTRUIRE

PERMESSO DI COSTRUIRE

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il permesso di costruire deve essere richiesto per interventi edilizi diversi da quelli ricadenti nel campo di applicazione degli artt. 21, 21 bis e 23 L.R. n. 16/2008. quali, ad esempio, interventi di nuova costruzione e di trasformazione territoriale, sostituzione edilizia, ampliamento di edifici esistenti eccedenti i limiti della ristrutturazione edilizia.

ISTANZA
Per ottenere il rilascio del permesso di costruire, il proprietario, od altro avente titolo, dovrà incaricare un professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere) che provvederà alla redazione di un progetto, da presentare a corredo di un’istanza, da parte dello stesso richiedente, allo Sportello Unico per l’Edilizia.

Il nuovo modello di istanza prevede la possibilità da parte del cittadino di consentire l’invio di tutte le comunicazioni con modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del proprio tecnico, conseguendo un notevole risparmio per la Pubblica Amministrazione in termini di costi di servizio postale.

ALLEGATI
La documentazione da allegare all’istanza è da indicare nell’elenco allegati, oltre a quanto indicato dall’art. 31 della L. R. n. 16/2008, è dettagliatamente descritta all’art. 9 del vigente R. E. C.

PROCEDIMENTO
Il procedimento per il rilascio del Permesso di costruire è dettato dall’art. 31 della Legge Regionale n. 16/2008 e si compone di varie fasi come di seguito sintetizzate:
• acquisizione dell’istanza dal protocollo generale del Comune e registrazione come pratica edilizia (PE);
• avvio del procedimento, nomina del responsabile e comunicazione al richiedente, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza;
• attività istruttoria, nel corso della quale il responsabile del procedimento può chiedere, una volta sola entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza documenti ed atti integrativi. Tale richiesta produce l’interruzione dei termini per il rilascio del permesso di costruire, che ricominceranno a decorrere per intero, successivamente alla produzione completa della succitata documentazione integrativa;
• ove siano richiesti, ai fini della realizzazione dell’intervento, atti o pareri comunque denominati, il responsabile dello SUE, sulla scorta della documentazione prodotta, provvede alla loro acquisizione, direttamente, o tramite conferenza di servizi ai sensi degli artt. 41 e segg. L. n. 241/1990;
• ove il permesso di costruire non richieda il rilascio di atti, comunque denominati, di amministrazioni diverse dal Comune, il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l’istruttoria, acquisisce i prescritti pareri ed atti, comunque denominati, di competenza comunale, anche tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e segg. della L. n. 241/1990, nei casi prescritti dal vigente R. E. C., acquisisce il parere della locale Commissione Edilizia e formula la proposta per gli adempimenti relativi al rilascio del provvedimento finale, nei trenta giorni successivi, ivi compreso, ove occorra, in conformità alle previsioni di legge, il calcolo e la richiesta del contributo di costruzione, di cui all’art. 38 L. R. n. 16/2008;
• qualora il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti, anche sulla base del parere della commissione edilizia, la necessità di modeste modifiche per l’adeguamento del progetto alla disciplina vigente, richiede tali aggiornamenti, ovvero può convocare l’interessato per un’audizione nel rispetto dei termini, di cui sopra, relativi alla conclusione dell’istruttoria. Tali termini restano sospesi fino alla presentazione della nuova documentazione.
• nel caso di intervento sottoposto a vincolo paesaggistico, la prescritta autorizzazione, di cui all’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, atto autonomo e presupposto, verrà acquisita, in via endoprocedimentale, tramite il Servizio Paesaggio di questo Comune, che provvederà al rilascio, ovvero al diniego dell’autorizzazione richiesta, con l’adozione di un provvedimento espresso.
In caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta
.
Nelle more di tale attività endoprocedimentale, non decorrono i termini,di cui sopra.
• qualora il responsabile del procedimento, ultimata l’istruttoria, ritenga non accoglibile l’istanza di rilascio del permesso di costruire, prima della formulazione della proposta di diniego, comunica tempestivamente all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10 bis della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso il termine di trenta giorni, di cui sopra, è fissato in quaranta giorni.
• Il Permesso di costruire viene pubblicato all’Albo Pretorio e notificato all’interessato.

EFFETTI DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Dalla di noticazione del titolo abilitativo, il richiedente avrà un anno di tempo per comunicare la data dell’inizio dei lavori e tre anni per comunicare la data di fine lavori.
Nel caso in cui le opere non potessero essere iniziate entro un anno dal ritiro del provvedimento abilitativo il richiedente può presentare istanza di rinnovo.
Nel caso in cui i lavori non possano essere conclusi entro i tre anni successivi
l’inizio dell’intervento, potrà essere presentata istanza di proroga debitamente motivata.
L’esecuzione dei lavori sia da parte di un impresa che da lavoratore autonomo rientra nella norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008).
Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel titolo abilitativo.
Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori e aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio e non comporta limitazioni dei diritti dei terzi.

Normativa di riferimento

D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 ss.mm.ii. – Testo Unico per l’Edilizia

L.R. 6 giugno 2008 n.16 ss.mm.ii. – Disciplina dell’attività edilizia

Regolamento edilizio

Pagine collegate

Ultima modifica: 14 Settembre 2022 alle 15:55
Non hai trovato quel che cerchi? Contattaci
torna all'inizio del contenuto