Servizio competente: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
L’erogazione di assistenza economica diretta è regolamentata dal REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI, ATTIVITA’ E CONTRIBUTI EROGATI DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI E DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE approvato dal Consiglio Comunale n° 26 del 7/4/2009 e dall’atto applicativo approvato dalla Conferenza di Ambito e successivamente recepito dalla Giunta Comunale n° 132/2009.
Al fine di valutare la condizione economica del soggetto richiedente viene considerato prioritariamente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), normato dal d.lgs. 109/98 e ss.mm.ii.; l’attestazione ISEE può essere ottenuta presentando ai CAF la documentazione necessaria. Per approfondimenti in merito all’ISEE si rinvia al sito INPS https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-ottenere-l-isee.
Definiscono altresì la condizione economica del richiedente eventuali ulteriori entrate escluse dall’ISEE, quali ad esempio pensioni, indennità di accompagnamento, trust, contributi diversi. Principali elementi che descrivono la situazione sociale del richiedente sono la composizione di fatto del nucleo familiare e della rete di sostegno familiare e sociale.
L’Ente erogatore, qualora lo ritenga necessario può verificare la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale dell’utente relativamente ai cinque anni precedenti l’attestazione ISEE presentata. Palesi trasformazioni non giustificate della situazione economica ed anagrafica possono essere motivo di diniego delle agevolazioni.
Un valore ISEE inferiore al minimo vitale è di norma condizione per usufruire dei servizi di prima necessità e accedere ai servizi senza sostenere spese. Viene inteso come “minimo vitale” un valore ISEE pari alla pensione INPS integrata al minimo dell’anno precedente arrotondata ai 10 € superiori (cfr. regolamento C.C. 26/2009).
I servizi di prima necessità sono finalizzati a sostenere economicamente i nuclei familiari che con l’insieme delle proprie entrate non raggiungono il minimo vitale. I servizi di prima necessità comprendono i contributi economici ed ogni tipologia di voucher per l’acquisto di beni essenziali. Possono farne richiesta i cittadini con un valore ISEE inferiore al minimo vitale. Un valore ISEE inferiore al minimo vitale non è condizione sufficiente per accedere ai servizi di prima necessità, né per ottenere la gratuità dei servizi, qualora siano presenti significative entrate escluse dalla determinazione dell’ISEE e/o nel caso in cui il Servizio Sociale Professionale abbia verificato un tenore di vita del richiedente incongruente rispetto al valore ISEE dichiarato.
L’ammissione ai servizi di prima necessità è subordinata alla valutazione complessiva del bisogno assistenziale da parte del Servizio Sociale Professionale che tiene conto della situazione economica e sociale del richiedente.
Nella valutazione della situazione sociale sono considerati fattori che agevolano l’accesso ai servizi di prima necessità:
• condizioni economiche e sociali divenute insostenibili per effetto di eventi gravi
• presenza nel nucleo familiare di componenti con incapacità di provvedere alle proprie esigenze e con ingenti necessità assistenziali ed economiche
• gravi condizioni economiche e sociali inerenti la situazione alloggiativa
Di converso possono costituire elementi di esclusione dai servizi di prima necessità:
• la verifica da parte del Servizio Sociale professionale della presenza di un tenore di vita incongruente rispetto alla situazione dichiarata
• la presenza di capacità lavorativa tra i componenti il nucleo
• la capacità economica dei parenti tenuti agli alimenti
• una favorevole situazione alloggiativa
• il rifiuto senza giustificato motivo a soluzioni alternative offerte dai Servizi
In presenza di situazioni di grave e temporanea emergenza sociale, laddove la risposta al bisogno sia valutata prevalente rispetto all’accertamento delle condizioni economiche, il Servizio sociale professionale può effettuare interventi una tantum di natura economica, anche a prescindere dall’ISEE.
La tipologia, l’ammontare, la durata e la frequenza dei benefici vengono determinati dal Servizio Sociale Professionale all’interno del progetto di assistenza individuale.
In presenza di un numero di richieste superiore alla capacità di risposta dell’Ente i richiedenti verranno inseriti in liste di attesa, con scadenza annuale al 31 dicembre. Le liste di attesa verranno graduate in base alla situazione economica, alle condizioni di svantaggio sociale e all’ordine cronologico di accettazione della domanda.
L’assistenza economica sarà preferibilmente integrata o sostituita con servizi di diversa tipologia, al fine di evitare l’instaurarsi o il permanere di situazioni di dipendenza dell’utente dall’intervento pubblico.
L’intervento ordinario ha l’obiettivo di assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo famigliare l’integrazione del reddito percepito qualora questo non raggiunga la soglia del cosiddetto “minimo vitale”. Nei nuclei familiari in cui siano presenti minori, anziani, disabili può essere erogato in forma diretta, mentre negli altri casi potrà essere erogato soltanto in forma indiretta mediante fornitura di generi alimentari di prima necessità.
L’istruttoria per ogni caso, da seguirsi da parte degli operatori dell’ATS con parere del coordinatore dell’ATS o nel caso dall’operatore del Comune di residenza del soggetto, consiste in:
– esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
– accertamento sulla situazione economica e sociale del richiedente mediante visita domiciliare;
– indagine circa le condizioni socioeconomiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti, qualora necessario .
L’istruttoria si conclude con la redazione di un progetto specifico, avente le finalità esplicitate all’articolo 1, redatto dall’assistente sociale competente per zona, contenente le indicazioni sulla situazione personale e/o familiare, gli obiettivi e, qualora necessario, le possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente.
L’ufficio potrà procedere, ove lo ritenesse necessario, all’acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l’accesso agli uffici finanziari, nonché all’accertamento dei redditi mobiliari e immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.
Per semplici interventi di sostegno economico , non è prevista la redazione di progetto e l’erogazione potrà avvenire sulla base dell’esame amministrativo della documentazione economica del nucleo familiare richiedente.
Ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. i termini per l’istruttoria e l’adozione del provvedimento di erogazione ovvero di rigetto della richiesta, sono di 75 giorni dal perfezionamento della richiesta stessa da parte dell’interessato.
In ogni caso in cui si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire i propri redditi con la diligenza del buon padre di famiglia secondo valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali, l’intervento assistenziale può consistere nel pagamento totale e/o parziale per conto dell’interessato di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, luce, ecc.), di spese per l’acquisto di generi alimentari, del canone di affitto, di eventuali medicinali e/o prestazioni sanitarie limitatamente al pagamento del ticket previsto dal Servizio Sanitario Nazionale ed altri generi di carattere primario, rette poste a carico dell’utente per la fruizione di servizi, ecc… (cfr. art. 13 C.C. 26/2009).
Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dalla assistenza vengono comunicati agli interessati dal Coordinatore di ATS o dal responsabile dei servizi sociali in forma scritta dall’adozione, motivando in caso di non ammissione la mancata corresponsione del contributo. Avverso la decisione è possibile presentare ricorso presso il Giudice di Pace o il T.A.R., secondo le norme vigenti.
Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il Coordinatore di ATS o il responsabile dei servizi sociali attiva verifiche periodiche (che nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato verranno effettuate almeno due volte all’anno) al fine di accertare l’adeguatezza dell’intervento alle condizioni economiche dell’utente. Il beneficiario dell’intervento, comunque, è tenuto a comunicare ogni variazione della situazione socioeconomica propria e dei familiari tenuti agli alimenti. Di conseguenza l’ufficio rivaluterà il progetto riferito al nucleo familiare.
L’ ufficio Servizi Sociali – via Turati, 22 – Albisola Superiore è aperto al pubblico nei seguenti giorni:
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00
GIOVEDI’ pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 16.30
È un servizio dell’Ambito Territoriale Sociale. Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Laura Slotta – tel. 019 482295 int. 216– servizisociali@comune.albisola-superiore.sv.it
Al ricevimento di qualsiasi richiesta assegnata al Settore Servizi Sociali, viene inviata una comunicazione indicante il responsabile dell’istruttoria e l’avvio del procedimento, ovvero la necessità di integrare la documentazione necessaria alla definizione dello stesso. Allo stesso responsabile dell’istruttoria ci si può rivolgere per ottenere informazioni sui procedimenti in corso.
Il Soggetto con Potere Sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim Arch. Adonai Apollaro.
Pagine collegate
Allegati
Modulo di richiesta di contributi erogati dai Servizi sociali.pdf
Allegato A. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Situazione economica e sociale della persona e della famiglia.doc
Allegato A. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Situazione economica e sociale della persona e della famiglia.pdf
Autodichiarazione dell’attestazione ISEE.doc
Autodichiarazione dell’attestazione ISEE.pdf