Città di Albisola Superiore

Ravvedimento operoso IMU TASI

A chi è rivolto: il contribuente che non abbia versato IMU o TASI entro le scadenze previste, oppure abbia versato solo parzialmente l’imposta, può effettuare il versamento in ritardo mediante l’istituto del cosiddetto ravvedimento operoso. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo (barrando la casella “Ravv”). Si suggerisce, una volta effettuato il pagamento di comunicarlo all’Ente utilizzando il modulo allegato in calce. Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Ci sono sei tipologie di ravvedimento (il “Ravvedimento Medio” è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, mentre i Ravvedimenti lunghi oltre l’anno dopo la scadenza, già previsti per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, sono stati estesi ai tributi comunali dall’art. 10 bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 convertito dalla Legge n. 157 del 19/12/2019) di cui le prime tre modificate nell’entità della sanzione dal D.Lgs. 158/2015:

RAVVEDIMENTO SPRINT: per versamenti effettuati da 1 a 14 giorni dopo la scadenza, si applica una sanzione ridotta dello 0,1% (1% al giorno ridotto ad 1/10) dell’imposta per ogni giorno di ritardo più gli interessi di mora (al tasso legale di riferimento annuale da rapportare ai giorni di ritardo).

RAVVEDIMENTO BREVE: per versamenti effettuati da 15 a 30 giorni dopo la scadenza, si paga una sanzione fissa del 1,5% (15% ridotto ad 1/10) dell’imposta, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora (che decorrono dal giorno successivo a quello fissato quale scadenza, sempre al tasso legale di riferimento annuale da rapportare ai giorni di ritardo).

RAVVEDIMENTO MEDIO: per versamenti effettuati da 31 a 90 giorni dopo la scadenza, si paga una sanzione fissa del 1,67% (15% ridotto ad 1/9) dell’imposta, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora (che decorrono dal giorno successivo a quello fissato quale scadenza, sempre al tasso legale di riferimento annuale da rapportare ai giorni di ritardo).

RAVVEDIMENTO LUNGO: per versamenti effettuati da 91 a 365 giorni dopo la scadenza, si paga una sanzione fissa del 3,75% (sanzione minima del 30% ridotta ad 1/8) dell’imposta, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora (che decorrono dal giorno successivo a quello fissato quale scadenza, sempre al tasso legale di riferimento annuale da rapportare ai giorni di ritardo).

RAVVEDIMENTO LUNGO DA UNO A DUE ANNI DOPO LA SCADENZA: per versamenti effettuati da 366 a 730 giorni dopo la scadenza, si paga una sanzione fissa del 4,29% (sanzione minima del 30% ridotta ad 1/7) dell’imposta, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora (che decorrono dal giorno successivo a quello fissato quale scadenza, sempre al tasso legale di riferimento annuale da rapportare ai giorni di ritardo).

RAVVEDIMENTO LUNGO OLTRE DUE ANNI DOPO LA SCADENZA: per versamenti effettuati oltre 730 giorni dopo la scadenza, si paga una sanzione fissa del 5,00% (sanzione minima del 30% ridotta ad 1/6) dell’imposta, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora (che decorrono dal giorno successivo a quello fissato quale scadenza, sempre al tasso legale di riferimento annuale da rapportare ai giorni di ritardo).

RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO E CONTESTUALE OMESSA DICHIARAZIONE: soltanto nel caso in cui l’omesso versamento avvenga contestualmente all’omessa dichiarazione, entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione, è ancora possibile procedere al ravvedimento operoso, che per quanto riguarda il versamento prevede una sanzione pari al 10% dell’imposta non versata. Per quanto riguarda invece la dichiarazione presentata in ritardo è prevista una sanzione di € 5,10 (pari ad un decimo di € 51,00).

Documenti da presentare: si consiglia di allegare al modulo copia della ricevuta di versamento.

Come ottenere informazioni sui procedimenti in corso: è possibile contattare l’ufficio Tributi via e-mail all’indirizzo tributi@comune.albisola-superiore.sv.it o telefonicamente al n. 019 482295.

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Ultima modifica: 16 Settembre 2022 alle 09:35
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