Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa e ne coordina l’attività. Inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
Il Segretario è nominato dal Sindaco. Tale qualifica scadrà ope legis a fine mandato del Sindaco attualmente in carica. Il Segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
Allegati
Dichiarazione art. 20 Dlgs 39_13 Inconferibilià incarico - pdf
Dichiarazione art 20 Dlgs 39_13 Incompatibilità 2023 - Sottoscritto con firma digitale
Dichiarazione art 20 Dlgs 39_13 Incompatibilità 2023 - pdf
Nomina RPCT pdf
Nomina RPCT sottoscritto con firma digitale