Accesso civico semplice, accesso generalizzato e accesso documentale
A seguito dell’approvazione del D.Lgs. 97/2013, l’accesso agli atti e documenti può essere semplice, generalizzato o documentale (di cui agli artt. 22 e seguenti, legge n. 241/1990).
Presentazione delle istanze
L’istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità del D.Lgs. n. 82/2005 e smi
Il Comune di Albisola Superiore, per facilitare l’accesso ha predisposto la presentazione on line delle richieste. Per poter accedere a questo servizio é necessario effettuare la registrazione al portale dei servizi al cittadino, accedendo al link che si trova in fondo alla relativa pagina o disporre dell’identità SPID.
Le richieste, tramite il servizio on line, vengono registrate al protocollo del Comune e trasmesse all’ufficio competente.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento.
Tutela dell’accesso
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza
Dott. Michele Sirito
Tel: 019 482295
Email: segretario@comune.albisola-superiore.sv.it
Posta certificata (PEC): protocollo@pec.albisup.it
Accesso civico semplice
L’istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità del D.Lgs. n. 82/2005 e smi
Link per presentazione on line delle domande
L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza Dlgs 33/2013 (cd.“semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata). La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa
“L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.”
Le richieste possono altresi essere presentate:
– via PEC all’indirizzo protocollo@pec.albisup.it
– a mano all’ufficio protocollo che potrà apporre un timbro di ricevuta sulla copia presentata
– via posta ordinaria
In allegato i relativi moduli.
L’istanza è valida se sottoscritta con firma autografa, avendo cura di allegare copia di un documento di identità qualora la stessa non sia firmata in presenza del dipendente addetto.
Se trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dall’art.65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale – CAD» e ss.mm.ii, in base al quale le istanze sono valide ed equivalenti alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
– se sottoscritte mediante la firma digitale;
– ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
– ovvero sono sottoscritte e inviate via mail unitamente alla copia del documento d’identità;
– ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
Accesso generalizzato
L’istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità del D.Lgs. n. 82/2005 e smi
Link per presentazione on line delle domande
Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico cd.“generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
A tali fini è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.
L’accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice”), incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, c. 3
Con il nuovo decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d.. FOIA-Freedom of information act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare. Si sottolinea come l’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
Le richieste possono altresi essere presentate:
– via PEC all’indirizzo protocollo@pec.albisup.it
– a mano all’ufficio protocollo che potrà apporre un timbro di ricevuta sulla copia presentata
– via posta ordinaria
In allegato il relativo modulo
L’istanza è valida se sottoscritta con firma autografa, avendo cura di allegare copia di un documento di identità qualora la stessa non sia firmata in presenza del dipendente addetto.
Se trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dall’art.65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale – CAD» e ss.mm.ii, in base al quale le istanze sono valide ed equivalenti alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
– se sottoscritte mediante la firma digitale;
– ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
– ovvero sono sottoscritte e inviate via mail unitamente alla copia del documento d’identità;
– ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.